direttivo e statuto

DIRETTIVO ASSOCIAZIONE BAIA FELIX

- Presidente dell’Associazione : Gaetano Moretta (Marcianise – CE)

VICE PRESIDENTE : Gianpaolo Irene

 SEGRETARIO : Gennaro Paradisone

TESORIERE : Vincenzo De Simone 

CONSIGLIERI : 
 Gennaro Guida
Luciano De Marco
Giuseppe Longobardi
Antonio Perrone
Massimo Magri
 Flavio Antonio Pannone
 Antonio Savarese 
Maurizio Esposito

Maria Rosaria Brando

Elenco Deleghe :

1) Delega eventi e manifestazioni : Gennaro Paradisone e Luciano De Marco
2) Delega all’Ambiente : Gennaro Guida 
3) Delega relazioni zona S. Limato : Giuseppe Longobardo
4) Consigliere Ufficio Legale  : Antonio Perrone 
5)  Consigliere Relazioni Enti Pubblici : Massimo Magri
6) Ufficio Stampa : Gennaro Guida 
7) Responsabile comunicazione digitale: Gennaro Guida

 

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SEDI DELL’ASSOCIAZIONE

Sede Legale : Via Paolo de Majo 45 – Marcianise (Ce)
Sede Operativa : Viale del giglio 96  Baia Felice Cellole – (Ce)
Codice Fiscale : 95136140639

Email:  comitatobaiafelix@gmail.com

sito web: www.baiafelix.it

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STATUTO  ASSOCIAZIONE BAIA FELIX

ART.1 – COSTITIZIONE ED OGGETTO

 

E’ costituita l’Associazione “ BAIA FELIX” con sede Legale nel comune di Marcianise (Ce) in Via P. de Majo  n. 45.

Essa  è  una libera Associazione di promozione sociale con la precisa finalità di valorizzazione, tutela e conservazione del territorio del Villaggio Baia Felice presso Cellole (CE) ed in generale del Litorale Domitio, nonché con l’obiettivo di sviluppare finalità culturali, educative e ricreative.

L’Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le sue principali finalità anche

a)     realizzando iniziative pubblicistiche a mezzo carta stampata od internet;

b)     divulgando le proprie idee e le proprie iniziative attraverso l’utilizzo di reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come social network, mailing list, forum e pubblicazioni sia digitali che cartacee;

c)      pubblicando giornali periodici o libri a stampa o telematici;

d)     collaborando con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderendo ad organismi che abbiano similari obiettivi;

e)     promuovendo e/o gestendo ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

f)        facendosi promotore e/o attore principale di interventi tesi a salvaguardare, tutelare o comunque migliorare il territorio di Baia Felice;

g)     svolgendo attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 2 – ASSOCIATI

 

Sono Associati coloro che sottoscrivono la Richiesta di Adesione all’Associazione al link web www.baiafelix.it/registrazione subordinatamente all’accoglimento di tale richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione ad Associato da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà..

Tale qualifica resta sino a che non intervenga un provvedimento di esclusione o di recesso ai sensi del successivo art. 6 dello Statuto Associativo.

Gli Associati, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Tutti gli Associati hanno stessi diritti e stessi obblighi nei confronti dell’Associazione.
Sono previste due categorie di Associati quali:

1)     gli ordinari – i quali in fase di prima adesione non hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale iniziale;

2)     i sostenitori – i quali in fase di prima adesione hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale iniziale.

 

ART. 3 – MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative – che non sono mai obbligatorie ma riscosse su base volontaria -, determinate periodicamente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti Pubblici, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

L’Associazione nelle persone dei suoi organi soggiace ad un generale dovere di trasparenza nella gestione del patrimonio e dei mezzi associativi dovendo presentare rendiconto annuale entro il 31 luglio di ogni anno.

ART. 4 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

 

La qualifica di Associato dà diritto di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Gli Associati  hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.

 

ART. 5 – CARDINI DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

a)     Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;

b)     Vige il più assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;

c)      La quota Associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non alienabile.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

 

Gli Associati  cessano di appartenere all’Associazione:

a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;

b) per espulsione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, l’associato ha diritto al contraddittorio.

ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Gli organi dell’Associazione sono:

a)     L’Assemblea generale degli Associati;

b)     Il Presidente dell’associazione;

c)      Il Consiglio Direttivo.

ART. 8 – L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

 

L’Assemblea generale degli Associati  è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata dal Presidente dell’Associazione. Potranno prendere parte alle assemblee  tutti gli Associati. Un Associato può farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro Associato. Nessuno potrà mai rappresentare più di dieci Associati. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo (ogni Associato ha un solo voto).

 

L’Assemblea deve obbligatoriamente essere convocata almeno una volta l’anno entro il 31 luglio di ogni anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Presidente può essere fatta dal Consiglio Direttivo (a maggioranza) o da Associati che rappresentino il 15% degli Associati.

Ovviamente l’assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo si ritenga opportuno e su ogni argomento da parte del Presidente per consentire agli associati la migliore partecipazione possibile.

La convocazione dell’Assemblea può avvenire a mezzo raccomandata, a mezzo mail od anche sms. Ogni Associato all’atto della Richiesta di adesione all’associazione deve obbligatoriamente fornire un indirizzo di posta elettronica od un numero di cellulare al quale poter inviare mail o sms di convocazione/informazione. In ogni caso la convocazione all’assemblea può essere fatta esclusivamente (senza quindi contattare singolarmente i singoli associati) anche inserendo nella pagina iniziale (homepage) del sito ufficiale dell’Associazione www.baiafelix.it apposito avviso di Convocazione almeno otto giorni prima della data di assemblea.

L’Assemblea è valida purché siano presenti o rappresentati per delega almeno il 10% degli associati e delibera a maggioranza semplice. In seconda convocazione delibera a maggioranza semplice senza alcun quorum costitutivo.

 

Spetta all’Assemblea degli Associati:

a)     discutere e deliberare su qualsiasi argomento posto alla sua attenzione dagli aventi diritto;

b)     nominare il presidente dell’associazione ed il Consiglio Direttivo;

c)      deliberare sul rendiconto consuntivo;

d)     modificare lo statuto associativo;

e)     discutere ed approvare ogni altro argomento posto alla sua attenzione.

 

ART. 9 – QUORUM SPECIALI PER MODIFICHE ALLO STATUTO E NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

 

Le eventuali modifiche al presente statuto, la nomina del Presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio direttivo potranno essere deliberate con  il voto favorevole di almeno il 50% degli Associati + 1.

Soltanto per la nomina del Presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio direttivo, nel caso in cui in una precedente assemblea non si sia raggiunto il quorum previsto dal precedente comma, si procederà in via ordinaria con il quorum previsto dal precedente art. 8.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri quali:

-        il Presidente dell’Associazione che, eletto direttamente dall’Assemblea, presiede pure il Consiglio direttivo;

-        il Vice Presidente;

-        il Segretario;

-        il Tesoriere;

-        il Consigliere addetto al coordinamento ed alle relazioni esterne.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un altro consigliere.

 

Spetta al Consiglio Direttivo di :

a)     deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;

b)     deliberare l’esclusione degli associati  indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;

c)      assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli associati aderenti durante l’attività sociale;

d)     adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso gli Associati, che si dovessero rendere necessari;

e)     redigere il regolamento dell’Associazione;

f)        redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;

g)     fissare la data delle Assemblee;

h)      programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell’Associazione.

Nel caso in cui venga meno per esclusione o dimissioni fino ad un numero massimo di due consiglieri, essi vengono sostituiti per cooptazione.

ART. 11 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

 

Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 12 – I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Il Consigliere addetto al coordinamento ed alle relazioni esterne fa da filtro tra l’attività dell’associazione e l’esterno curando le publiche relazioni.

ART. 13 – SEDI SECONDARIE

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Poiché l’Associazione ha quale finalità principale la tutela ambientale del Villaggio Turistico Baia Felice viene sin d’ora istituita la sede estiva in Viale del Giglio n° 97 – Cellole (CE) – Baia Felice.

ART. 14 – DURATA

 

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea degli Associati con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

ART. 15 – ESTINZIONE

 

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall’Assemblea avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

ART. 16 – RINVIO

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

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